Il
testamento è uno strumento giuridico che consente al testatore di
autoregolamentare i propri interessi e programmare gli
effetti della propria successione per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Il negozio testamentario, sempre revocabile, si caratterizza per un peculiare procedimento di produzione degli
effetti: esso si perfeziona nel momento in cui è redatto, ma ha concreta operatività solo dopo la morte del testatore.
Non tutti gli effetti del testamento possono però essere determinati e regolati esclusivamente dalla volontà del testatore: alcuni di essi sono previsti dalla legge e, in casi particolari, attraverso norme inderogabili.
Le
forme ordinarie di testamento previste dal nostro ordinamento (Capo VI del
codice civile, artt. 601 e ss.) sono il
testamento olografo, e il
testamento per atto di notaio (
testamento pubblico e
testamento segreto), alle quali si
aggiungono i testamenti speciali (artt. 609 e ss. c.c.) ed il c.d.
testamento internazionale
(Legge 29 novembre 1990, n. 387). Non vi è una forma che prevalga sull'altra: con un testamento olografo successivo è quindi ben possibile revocare un precedente testamento ricevuto dal notaio.
Cosa fare se un testamento viene rinvenuto dai parenti del defunto dopo la presentazione della
dichiarazione di successione (originariamente redatta secondo le regole della devoluzione per legge)? Per un approfondimento dedicato leggi
questo articolo pubblicato nel nostro blog.
La
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interpretazione e l'
impugnazione di un testamento sono operazioni molto delicate, da valutare con attenzione.
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