E' altresì possibile presentare all'INPS o ad altri istituti previdenziali (anche privati) una domanda di liquidazione delle rate o quote di pensione maturate e non riscosse da parte del pensionato in vita, calcolate dal momento della cessazione del diritto.
A seconda che si tratti rispettivamente di gestione pubblica o privata, le somme eventualmente spettanti, verranno liquidate al coniuge superstite; in mancanza del coniuge, ai figli viventi al momento della morte del pensionato; in mancanza di coniuge e figli, agli altri eredi legittimi o testamentari.