Non si diventa eredi per la mera ricezione della notifica dell'atto di riassunzione

[NEWS SUCCESSIONI] - GIURISPRUDENZA - Cass. Sent. N. 1330 del 12/01/2024
Con questa recente sentenza, che coinvolge il tema degli atti idonei a comportare accettazione tacita di eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., la Corte di Cassazione afferma che la mera ricezione, da parte dei chiamati, della notifica di un atto di riassunzione del processo (effettuata presso l’ultimo domicilio del defunto ai sensi dell'art. 303 c.p.c.) non comporta accettazione tacita di eredità. La Corte sposa dunque l'orientamento (già Cass. 34666/2020) secondo cui i chiamati alla successione non hanno l'onere di costituirsi attivamente in riassunzione e di far valere la mancata accettazione di eredità (o l'avvenuta rinuncia), potendo rimanere contumaci, senza che la mera ricezione della notifica dell'atto di riassunzione possa confermare il possesso della qualità di eredi.
In buona sostanza, non trattandosi di atto dispositivo, la Corte non ritiene che la mera ricezione della notifica possa qualificarsi come atto che, ai sensi dell'art. 476 c.c., presupponga necessariamente una volontà di accettare l'eredità da parte del chiamato.

Il testo completo del provvedimento è scaricabile qui.

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