L'onere probatorio nella petitio hereditatis e la differenza con la rei vindicatio

[NEWS SUCCESSIONI] - GIURISPRUDENZA - Cass. Ord. N. 5876 del 5/03/2024
Con questa recente ordinanza (che nel testo completo coinvolge anche alcuni riferimenti alla natura e agli effetti della dichiarazione di successione nel rapporto con l'accettazione di eredità), la Corte di Cassazione si concentra nel ribadire presupposti e portata della c.d. "petitio hereditatis" e delle differenze (in merito all'onere probatorio) con la c.d. "rei vindicatio".
In questa pronuncia si legge infatti che la petitio hereditatis si fonda sull'allegazione dello stato di erede, ed è diretta a conseguire non il riconoscimento di un singolo diritto su una cosa determinata, ma il riconoscimento in capo all'erede dell'universum jus defunti (nel quale è di conseguenza compreso il diritto anche su una o più cose). A tal fine, si precisa però che l'attore deve comunque fornire la prova dell'appartenenza del bene ereditario al de cuius al momento dell'apertura della successione.
Quindi, mentre nella rei vindicatio è necessaria la c.d. "probatio diabolica" della proprietà in capo al convenuto (nella prassi poi limitata, nella sua portata, ad una dimostrazione dei regolari passaggi all'interno dell'ultimo ventennio, eventualmente anche tramite relazione notarile), con la petitio hereditatis è sufficiente (oltre all'allegazione dello status di erede) limitarsi a provare che i beni si trovassero nel patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione.
 
Il testo completo del provvedimento è scaricabile qui.
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