La legittimazione all'impugnazione non si trasmette con la sola apertura della successione

[NEWS] - GIURISPRUDENZA - Cass. Ord. N. 11606 del 30/04/2024
Con questa recente ordinanza pronunciata in tema di legittimazione all'impugnazione, la Cassazione conferma la sussistenza dei un preciso onere in capo al soggetto che propone impugnazione avverso una decisione adottata all'esito di un procedimento in cui egli non sia stato parte (e nel quale è subentrato per successione a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio).

In tal caso, si afferma, il successore (erede o legatario) dovrà:
1) allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo;
2) fornire la prova di tali circostanze;
In assenza dell'assolvimento dei suddetti oneri verrebbe dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione (v. Cass n. 2478/2024 in motivazione; Cass. 3793/2024; Cass.34373/2023; Cass. 24050/2019; Cass. 1943/2011).

Ciò in quanto, prosegue l'Ordinanza, in caso di successione mortis causa, non è sufficiente la mera chiamata all'eredità (non trasmettendosi la legitimatio ad causam dal de cuius al chiamato per effetto della sola apertura della successione) ma è necessaria l’avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita (Cass., Sez. 5, 30/7/2014, n. 17295).

In definitiva, il ricorrente in cassazione, in qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, ha quindi l’onere di dimostrare, per mezzo delle  produzioni documentali consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede, dovendosi, in difetto, il ricorso dichiarare inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, senza che assuma rilievo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio (Cass., Sez. L, 27/1/2011, n. 1943).

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