La dichiarazione di successione in presenza di chiamati all’eredità minori di età

I minori di età possono essere chiamati all'eredità sia per legge che per testamento, ma non possono decidere autonomamente se accettarla o rinunciarvi. Per farlo, devono essere rappresentati da entrambi i genitori o, in casi specifici, da un genitore solo (o da altro legale rappresentante, quale il tutore) e ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Pertanto, se nella vocazione ereditaria è coinvolto un soggetto minore di età, anche ai fini della corretta compilazione della dichiarazione di successione, è importante aver chiaro in mente e tenere ben presente i seguenti concetti:

1)     La distinzione tra la figura dell’erede e quella del semplice “chiamato all’eredità”;

2)     Gli oneri autorizzativi posti a capo del rappresentante del minore ai fini della accettazione o della rinuncia all’eredità;

3)     L’inventario di eredità (cos’è, come si fa, chi lo fa);

4)     Quali sono i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione e come vanno indicati i minori nella dichiarazione di successione;

5)     Qual è il termine di presentazione della dichiarazione di successione in presenza di minori;

La disamina del tema in oggetto presuppone pertanto l’analisi di poche (ma fondamentali) regole che stanno alla base del fenomeno successorio mortis causa: alcune di esse hanno rilevanza sul piano prettamente civilistico, altre unicamente sul piano fiscale.

 

1) La distinzione tra la figura dell’erede e quella del semplice “chiamato all’eredità

Bisogna chiarire innanzitutto che, dal punto di vista giuridico, è erede (in senso stretto) solamente il soggetto che abbia compiuto espressamente, tacitamente (o “presuntivamente”) un atto di accettazione dell’eredità. In mancanza di atti di accettazione, infatti, un soggetto coinvolto in una vocazione ereditaria è tecnicamente definito “chiamato all’eredità”. Alle diverse qualifiche giuridiche (erede/chiamato) si accompagnano, come è facile intuire, diverse discipline normative (che non è però il caso di approfondire in questa sede, dovendoci concentrare sugli aspetti che più specificatamente riguardano i minori).

Il Codice civile disciplina i diversi modi di accettazione dell’eredità (che può essere “pura e semplice” o “col beneficio di inventario”) e prevede altresì diverse norme che regolamentano le modalità concrete in cui può essere posto in essere un atto di accettazione (si parla a tal proposito di accettazione c.d. “espressa”, “tacita” o “presunta”, quest'ultima anche detta “ex lege”). Ma ciò che bisogna innanzitutto tenere a mente nel caso di minori chiamati all’eredità è che l’accettazione di eredità non può che avvenire col beneficio di inventario.

Lo prevede la legge all’art. 471 del Codice Civile.

Di conseguenza, da quanto fin ora detto, possiamo trarre una prima semplice affermazione da tenere a mente: a meno che non vi abbia rinunciato nei modi di legge, il minore o è erede perché ha accettato l’eredità con beneficio di inventario* (e vedremo a breve come) oppure è un semplice chiamato all’eredità. Questo primo concetto sarà di fondamentale importanza anche quando parleremo (da un punto di vista più pratico) della compilazione della dichiarazione di successione.  

* [si segnala che sulla necessità o meno del compimento effettivo dell'inventario per far assumere al minore la qualità di erede si attende una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (Ordinanza interlocutoria n. 34852 del 13/12/2023), ne facciamo riferimento qui] 

2) Gli oneri autorizzativi posti a capo del rappresentante del minore ai fini della accettazione o della rinuncia all’eredità

A questo punto è bene richiamare immediatamente alla mente alcuni concetti base del diritto civile: ossia la capacità di agire e la rappresentanza.

Come probabilmente è noto ai più, per “capacità di agiresi intende l'attitudine del soggetto a compiere atti giuridici (cioè atti idonei a produrre effetti giuridici); la capacità di agire si distingue dalla “capacità giuridica”, che è l'attitudine del soggetto a essere mero titolare di diritti e di obblighi. La capacità giuridica è innata, mentre la capacità di agire si acquista con la maggiore età (ossia a 18 anni).

Non potendo compiere atti giuridici, in quanto incapace di agire, il minore non può quindi autonomamente decidere e realizzare accettazioni o rinunce all’eredità. Entra quindi in gioco a questo punto l’istituto della rappresentanza (legale) che, per i minori, salvo i casi di assenza di entrambi i genitori, si esplica attraverso le funzioni riconducibili alla c.d. “responsabilità genitoriale”. In buona sostanza: entrambi i genitori (o colui che, per vari motivi, esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva), agiranno per conto del minore, rappresentandolo negli atti giuridici da porre nel suo interesse.

Tra questi atti, da compiersi esclusivamente previa autorizzazione del Giudice Tutelare e in presenza di utilità evidente per il minore, l’art. 320 del Codice Civile contempla sia l’accettazione che la rinuncia di una eredità (n.b.: è prevista altresì, oltre alla rinuncia, anche l’accettazione di legati, che però tecnicamente si acquisterebbero automaticamente). Pertanto, a meno che non si ritenga più vantaggioso per il minore richiedere l’autorizzazione per una rinuncia all’eredità (ad esempio perché passiva), al fine di poter definire un minore come “erede” (e come tale successore a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi del De Cuius con effetto dalla data dell’apertura della successione) dovranno essere soddisfatti i seguenti passaggi:

1) presentazione al Giudice Tutelare competente in base al luogo di domicilio del minore di un ricorso (la procedura rientra nell’ambito della c.d. “volontaria giurisdizione”) con il quale i genitori chiedono di essere autorizzati ad accettare con beneficio di inventario, per conto del figlio minore, l’eredità del defunto;

2) rilascio dell’autorizzazione da parte del Giudice Tutelare;

3) compimento dell’atto di accettazione dell’eredità (preceduto o seguito dall’inventario).

A questo punto, e solo a questo punto*, il minore cessa di essere un mero chiamato all’eredità e passa a rivestire tecnicamente la qualità di erede.

* [si segnala che sulla necessità o meno del compimento effettivo dell'inventario per far assumere al minore la qualità di erede si attende una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (Ordinanza interlocutoria n. 34852 del 13/12/2023), ne facciamo riferimento qui]

 

3) L’inventario di eredità (cos’è, come si fa, chi lo fa)

E veniamo brevemente a trattare la forma di accettazione alla quale abbiamo visto essere obbligato il minore: l'accettazione con beneficio d'inventario.

Si tratta di una modalità di accettazione dell'eredità che consente all'erede di tenere separato il proprio patrimonio personale da quello del defunto. Con questo meccanismo, l'erede non diventa economicamente responsabile dei debiti del defunto in misura superiore a quanto ha ricevuto per effetto della successione. Si tratta sostanzialmente di una forma di tutela che la legge impone nel caso di minori di età. La sua disciplina è contenuta agli articoli 484 e seguenti del Codice Civile, nonché (per la parte procedurale) agli articoli 769 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

L'accettazione con beneficio d'inventario può essere effettuata solo con una dichiarazione di espressa, che può essere resa esclusivamente in forma pubblica e pertanto davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale. Anche l’inventario (che è atto sostanzialmente distinto, seppur collegato, dall’atto di accettazione) può essere effettuato tramite un notaio o tramite il tribunale. Esso si sostanzia praticamente in un elenco di tutti i beni (mobili, immobili, mobili registrati) e rapporti (attivi e passivi: crediti e debiti) che facevano capo al defunto ed ha grande rilevanza anche da un punto di vista fiscale (ne abbiamo parlato qui). L'inventario andrà poi obbligatoriamente allegato alla dichiarazione di successione.

Volendo sintetizzare al massimo il rapporto costi/benefici (ossia pro e contro) dell’inventario fatto dal notaio o dal cancelliere del tribunale potremmo dire che: l’inventario del notaio costerà probabilmente di più, ma riusciremo ragionevolmente a programmarlo e chiuderlo in un minor tempo rispetto al (forse!) meno oneroso (ma proceduralmente più lento) inventario fatto in tribunale. La risposta, quindi, è: la valutazione dipenderà dalle esigenze nel caso concreto!

E veniamo quindi al cuore del nostro tema con uno sguardo più da vicino dedicato alla dichiarazione di successione.

4) Quali sono i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione e come vanno indicati i minori nella dichiarazione di successione?

Arrivati a questo punto della disamina avremo sicuramente più chiari i concetti base che ci permettono di effettuare una attenta riflessione prima di presentare una dichiarazione di successione nel caso in cui siano coinvolti dei soggetti minorenni.

Saremo infatti in grado di distinguere il concetto di erede da quello di chiamato all’eredità; e saremo altresì in grado di capire quali tra le suddette qualifiche possa rivestire un minore in relazione al momento in cui si voglia (o si debba) presentare la dichiarazione di successione.

L’art. 28 del Testo Unico Successioni (D.Lgs. 346/1990) stabilisce che “sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari”. L’interpretazione della lettera della norma non deve ovviamente portare ad escludere gli eredi (in senso stretto) dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione, ma deve essere volta invero a rimarcare il fatto che anche i (meri) chiamati all’eredità abbiano in capo l’onere di questo adempimento fiscale!

Risulterà pertanto agevole comprendere ora che, se al momento della presentazione della dichiarazione di successione il minore abbia già (per il tramite dei propri rappresentanti: genitori o tutore che siano) accettato l’eredità, allora dovrà essere indicato nella dichiarazione di successione come erede. In caso contrario, ossia nel caso in cui egli stesso (obbligato in qualità di unico chiamato) o un altro soggetto (coerede o altro chiamato all’eredità) stia presentando la dichiarazione di successione, senza che sia ancora stato posto in essere un atto di accettazione di eredità con beneficio di inventario, allora il minore dovrà essere indicato come mero chiamato. E solo in conseguenza di un successivo atto (di rinuncia o) di accettazione di eredità, dovrà essere curata la presentazione di una dichiarazione di successione c.d. “sostitutiva” con la quale si darà pubblicità all’evento sopraggiunto, andando a modificare la qualifica originariamente attribuita al minore (per un approfondimento sul caso del soggetto dichiarante che successivamente rinuncia all’eredità clicca qui).

Ovviamente, nel caso non sia possibile presentare la dichiarazione di successione facendola firmare ad un coerede, il modello di dichiarazione dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale del minore (uno dei genitori o tutore) e, pertanto, nel campo in cui si indica il dichiarante dovrà essere inserita la qualifica "rappresentante legale/tutore dell'erede" - codice 4 (o codice 3 nel caso di "rappresentante legale/tutore del legatario"). Questo rappresentante/dichiarante potrà quindi rendere in nome proprio ma per conto del minore rappresentato tutte le dichiarazioni richieste dalla legge (quadri EG - EH) e far domanda, nel medesimo modello, per richiedere le eventuali agevolazioni fiscali spettanti al minore ricorrendone tutti i presupposti di legge (es. agevolazioni c.d. "prima casa").

5) Qual è il termine di presentazione della dichiarazione di successione in presenza di minori?

Come è noto, in via generale, la dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (lo prevede l’art. 31 del Testo Unico Successioni - D.Lgs. 346/1990). Esistono tuttavia delle eccezioni in forza delle quali il termine inziale di decorrenza dei dodici mesi non parte dalla data del decesso ma da un momento diverso (ne abbiamo parlato sempre qui).

Con specifico riferimento a quanto concerne i minori osserviamo quanto segue: 

- innanzitutto bisogna tenere presente che il citato articolo 31 del D.Lgs. 346/1990 prevede che se l'eredità è stata accettata con beneficio d'inventario (e ciò sia avvenuto entro un anno dall’apertura della successione), il termine di legge per la presentazione della dichiarazione di successione decorrerà “dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario”;

- in secondo luogo, è necessario tenere a mente che l’articolo 471 c.c., impone che l’accettazione delle eredità devolute a minori vada fatta (obbligatoriamente) con il beneficio dell’inventario;

- in terzo luogo va poi considerato che, ai sensi dell’art. 489 c.c., “I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione”.

Fatte queste premesse, risulterà del tutto evidente che il termine per la presentazione della dichiarazione di successione non potrà decorrere fino a quando non scadrà quello previsto dalla legge per la formazione dell'inventario. Ed allora si potrà ragionevolmente affermare che, in presenza di un minore che abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario, il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, decorrerà dall’anno successivo al compimento della maggiore età (Cass. n. 841/2014).

Avv. Giovanni Quaresima | Successioni.legal

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