La decorrenza del termine di presentazione della dichiarazione di successione nel caso di rinuncia all’eredità da parte di uno dei chiamati (art. 31 D.lgs. 346/1990)

Ai sensi dell’art. 31 comma 1, D.lgs. 346/1990, la dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione (che coincide con il momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto).

La decorrenza dei dodici mesi non ha però un termine iniziale sempre fisso. Vi sono infatti dei casi particolari, previsti dalla legge, che contemplano l’ipotesi di eventi verificatisi in un momento successivo alla data del decesso e che il legislatore ha deciso di tenere in considerazione per poi consentire una sorta di spostamento in avanti del termine ordinario.

Tra le varie ipotesi di “eventi particolari” (nomina di rappresentanti legali degli eredi/legatari, eredità giacente, fallimento, ecc.), vi è espressamente previsto un caso dopotutto non “così particolare” (considerata la frequenza con cui si realizza nella prassi), ossia la rinuncia all’eredità da parte di uno (o più) chiamati. E' evidente in questo caso che per poter effettuare una dichiarazione di successione veritiera e corretta, gli altri coobbligati dovranno prendere atto e tener conto della rinuncia effettuata da uno o più dei soggetti originariamente coinvolti nella devoluzione ereditaria; ciò anche al fine di determinare con esattezza la quota di eredità effettivamente loro devoluta (e di conseguenza determinare con esattezza l’effettivo importo delle imposte loro riferibile!).

Entra quindi in gioco il disposto dell’art. 31 comma 2 lett. “e”, del Testo Unico Successioni (D.lgs. 346/1990). Questa norma prevede che nell’ipotesi sopra descritta il termine di dodici mesi per la presentazione della dichiarazione di successione decorra non più dalla data dell’apertura della successione, ma dalla data della rinuncia all’eredità o dalla diversa data in cui l’obbligato alla presentazione dimostri di averne avuto notizia. È infatti al verificarsi di tali “nuovi” eventi che il (rimanente) soggetto obbligato alla presentazione può dirsi concretamente in grado di poter rappresentare all’Agenzia delle Entrate l’esatto quadro di soggetti effettivamente interessati dalla devoluzione ereditaria.

Per lo stesso motivo, in caso di più rinunce all’eredità effettuate da più soggetti con atti diversi e in momenti diversi, dovrà ritenersi che il termine iniziale di decorrenza dei dodici mesi debba essere considerato coincidente con quello relativo alla data dell’ultima rinuncia; atto che costituirà l’effettivo ultimo presupposto giuridico della devoluzione ereditaria che si andrà a denunciare in dichiarazione.

Si reputa infine utile fare riferimento anche al particolare caso di una rinuncia all’eredità effettuata dallo stesso dichiarante dopo la presentazione della dichiarazione di successione

E' infatti possibile che un soggetto, mero chiamato all'eredità (e come tale obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione entro 12 mesi dall'apertura della successione), senza aver compiuto atti di accettazione dell'eredità (tacitamente o espressamente) presenti la dichiarazione di successione nei termini di legge e solo successivamente maturi la decisione di rinunciare all'eredità.

Per quanto sopra detto è facile intuire che in tale caso si sia in presenza di un evento “sopravvenuto” nel senso sopra indicato e, come tale, idoneo a dar luogo ad un mutamento della devoluzione dell'eredità precedentemente rappresentata; evento che renderà quindi necessaria la presentazione di una nuova dichiarazione di successione (che questa volta verrà firmata da un soggetto diverso dal primo), che vada a sostituirsi alla precedente, al fine di rappresentare la nuova e diversa situazione successoria creatasi in conseguenza della rinuncia.

Alla luce della prassi più volte confermata dall’Agenzia, il “nuovo” dichiarante (soggetto non rinunciatario) dovrà presentare una nuova “prima” dichiarazione di successione per il tramite dell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate (questo perché l’attuale sistema telematico di registrazione, fatta eccezione per il caso dei legati, non consente di trasmettere per lo stesso defunto due separate dichiarazioni da parte di dichiaranti diversi) e corrispondere ex novo tutte le imposte a suo carico. 

Dal canto suo, il precedente dichiarante (poi rinunciatario dell’eredità) - che aveva già corrisposto le imposte in occasione della precedente dichiarazione – potrà chiedere un rimborso delle imposte proporzionali (ipotecaria e catastale) originariamente versate (non anche bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali, che rimangono incassate dall'Ufficio quale corrispettivo dei servizi di registrazione e trascrizione comunque svolti in occasione della prima dichiarazione), premunendosi di rappresentare al fisco la specifica situazione e fornendo idonea documentazione a supporto della sua richiesta (si veda sul tema la Risposta a interpello n. 677 del 7 ottobre 2021 fornita dall’Agenzia delle Entrate e reperibile online).

Avv. Giovanni Quaresima | Successioni.legal

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