Il fabbricato costruito sul terreno pervenuto per successione non cade in comunione legale

[NEWS SUCCESSIONI] - GIURISPRUDENZA - Cass. Ord. N. 10727 del 22/04/2024
Con questa recente ordinanza (che nel testo completo coinvolge anche un riferimento all'efficacia meramente indiziaria della dichiarazione di successione ai fini della prova del diritto di proprietà) si ribadisce il principio già espresso qualche anno fa dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 1 4-11-2019 n. 28258) secondo il quale: la costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà esclusiva di uno di essi (nel caso di specie perché pervenuto per successione) è a sua volta personale e di proprietà esclusiva di quest’ultimo. Al coniuge non proprietario che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell’onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tale fine.
Ciò in quanto il principio generale dell’accessione di cui all’art. 934 c.c. non trova deroga nella disciplina della comunione legale: il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata (e questo avviene a titolo originario e senza la necessità di apposita manifestazione di volontà; mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art. 177 co.1 c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale).
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