Differenze sostanziali tra erede apparente e erede vero

[NEWS SUCCESSIONI] - GIURISPRUDENZA - Cass. Sent. N. 16517 del 13/06/2024
Con questa recente sentenze (che nel testo completo coinvolge anche alcuni riferimenti all'azione di petizione di eredità), la Corte di Cassazione si sofferma nel delineare (alcune) delle differenze tra la figura del c.d. "erede apparente" rispetto a quella dell'erede "vero".

La nozione di erede apparente, in effetti, non è espressamente definita all'interno del codice civile (né in altre leggi speciali), ma si desume in via interpretativa dalla norma di cui all'art. 534 c.c. dettata in tema di petizione di eredità.
Tendenzialmente, rifacendoci alle definizioni presenti in dottrina, possiamo pensare alla figura dell'erede apparente come a colui che, pur non essendo erede, si comporta come se un'eredità fosse stata lui effettivamente devoluta e da lui effettivamente accettata. 

Come si può immaginare, nel contesto economico della circolazione di beni, la verifica rispetto alla effettiva sussistenza anziché alla "mera apparenza" della qualità di erede in capo a un soggetto può assumere una grande rilevanza!

Ed è in questo ambito tematico che si inserisce la pronuncia della Cassazione in oggetto, secondo cui la nozione di erede apparente si caratterizza per l'esistenza di una "non corrispondenza tra lo stato di fatto di colui che si comporta come erede e lo stato di diritto".

Questa non corrispondenza, precisa la Corte, può dipendere sia dalla mancanza originaria di un titolo giustificativo della posizione di erede che viene manifestata ai terzi, sia da un difetto sopravvenuto del titolo con efficacia retroattiva (come ad esempio la falsità e conseguente nullità del testamento posto a base dell'atto dispositivo, o la revoca dello stesso per effetto di altro testamento successivamente scoperto, o la scoperta dell'esistenza in vita di altri eredi legittimi con titolo prevalente).

Restano invece fuori dalla tematica dell'erede apparente gli atti dispositivi posti in essere dall'erede sulla base di un testamento solo successivamente annullato senza effetto retroattivo pieno, o dall'erede istituito sotto condizione risolutiva (il quale, finchè tale condizione non si sia verificata, può validamente disporre del bene lasciatogli dal defunto).
In questi ultimi due casi si sarebbe invero in presenza di eredi veri e non di eredi apparenti.

In merito alla tutela per coloro che acquistano un bene da chi appare erede (senza effettivamente esserlo) ricorda la Cassazione che l'art. 534 c.c., commi 2° e 3° contempla una speciale tutela dei terzi acquirenti dall'erede apparente, in deroga ai principi generali del "nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet" e del "nemo ignarus esse debet condicionis eius cum quo contrahit". Tale tutela, tuttavia, entra in gioco solo a condizione che vi sia stata priorità della trascrizione dell'acquisto a titolo di erede (da parte dell'erede apparente), a norma dell'art. 2648 cod. civ., rispetto a quella dell'erede vero o alla trascrizione della domanda giudiziale dell'erede vero contro l'erede o legatario apparente.

Si ribadisce pertanto la necessità di una autonoma trascrizione dell'acquisto a titolo di erede perché l'acquisto dall'erede apparente possa essere opponibile all'azione di petizione ereditaria proposta dall'erede vero (e ciò si desume tanto dall'art. 534 cod. civ., comma 3°, che dall'art. 2652 c.c., n. 7).
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