Ambiguità della formula neutra "lascio" nel testamento: eredità o legato?

[NEWS SUCCESSIONI] - GIURISPRUDENZA - Cass. Ord. N. 15387 del 3/6/2024
Con questa recente Ordinanza (emessa nell'ambito di una causa promossa per l'impugnazione di una rinuncia all'eredità ex art. 524 c.c.), la Cassazione conferma l'incensurabilità in sede di legittimità dell'operato dei Giudici di merito che hanno qualificato una disposizione testamentaria come a titolo di eredità e non invece di mero legato.

Si precisa infatti che la formula neutra "lascio" (nel caso de quo, per altro, recepita da un notaio, non trattandosi di testamento olografo ma pubblico...) si presta ad essere potenzialmente interpretata in due (sostenibili) direzioni. Essa, di per sé, può indirizzarsi infatti sia verso una disposizione a titolo particolare (c.d "legato"), che verso una disposizione a titolo universale, anche (come nel caso in esame) mediante l'istituto della institutio ex re certa.

Si legge nel corpo della pronuncia:
"Il riferimento alla particolare importanza, sia in chiave patrimoniale che affettiva, che aveva il bene per la testatrice, e tenuto conto della formula neutra adottata (lascio), che si presta anche per legittimare la tesi della istituzione di erede ex certa re, implica un adeguato apprezzamento anche delle specifiche volontà testamentarie, così che risulta evidente come il ricorrente con il motivo in esame aspiri ad un’alternativa soluzione interpretativa, senza che però quella contestata si palesi come assolutamente insostenibile o evidentemente affetta da irragionevolezza".

Nell’interpretazione del testamento, il giudice di merito (mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato), deve accertare quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento.

In buona sostanza la Cassazione non fa che confermare l'ambiguità di una formula testamentaria "neutra" (o "poco precisa" se vogliamo...), a seguito della quale non può che conseguire un'attività interpretativa che spetta al Giudice di merito e che non è censurabile in Cassazione se correlata da adeguate motivazioni da parte dei Giudici di prime (o seconde) cure.
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