Agevolazioni fiscali per acquisti mortis causa di proprietà di fondi rustici nei territori montani (art. 9 DPR 601/73)

In cosa consistono le agevolazioni fiscali per gli acquisti di terreni montani?

Si tratta di una normativa di favore (soppressa per alcuni anni, poi ripristinata dalla legge di stabilità per il 2017 e recentemente modificata in occasione della Legge di Bilancio 2023: art. 1, comma 111 l. 29 dicembre 2022 n. 197), volta a consentire una tassazione agevolata a imposta fissa (registro Euro 200,00, ipotecaria euro 200,00) ed una esenzione totale dall’imposta catastale, per i trasferimenti di fondi rustici (terreni agricoli con eventuali accessori del fondo, es. fabbricati rurali) situati in zone montane, di altitudine superiore ai 700 metri s.l.m., o facenti parte di comprensori di bonifica montana o di territori comunque compresi nell’elenco compilato dalla Commissione Censuaria Centrale.

Affinché si possa beneficiare dell’agevolazione, deve trattarsi di trasferimento (o acquisto a titolo originario) di “proprietà di fondi rustici” a favore di:

coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale;

- altri soggetti che, pur non essendo iscritti nella previdenza agricola, si impegnino con apposita dichiarazione a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; con la precisazione che vi sarà una decadenza dalle agevolazioni (precedentemente non prevista) nel caso in cui, prima che siano trascorsi cinque anni dal trasferimento, procedano alla alienazione volontaria dei terreni ovvero cessino di coltivarli o di condurli direttamente;

cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

Grazie al recente intervento normativo si è quindi allargata la platea dei potenziali beneficiari ed è venuto meno il requisito della prepossidenza di altri terreni nel medesimo territorio (lo scopo della precedente normativa era quello di favorire l’arrotondamento della proprietà diretto coltivatrice e pertanto uno dei presupposti per accedere al beneficio era quello di essere già intestatari di fondi rustici nello stesso territorio montano in cui veniva fatto l’acquisto da agevolare).

L’agevolazione per l’acquisto di terreni montani si applica anche in caso di successione a causa di morte?

La questione è stata (ed è) oggetto di dibattito. 

La normativa in esame parla genericamente di “acquisti” non specificandone la tipologia (e la recente legge di bilancio non è intervenuta sul punto). Pertanto, secondo una interpretazione letterale della norma, devono ritenersi ricompresi nell’agevolazione non solo gli acquisti a titolo oneroso effettuati con atto tra vivi, ma anche gli atti a titolo gratuito, e tra questi, anche gli acquisti effettuati in forza di successioni a causa di morte (che ricadrebbero nelle previsioni del secondo comma dell’art. 9 DPR 601/1973).

Di questo avviso è anche il Consiglio Nazionale del Notariato (si veda lo Studio Tributario n. 1-2017/T approvato dalla Commissione Studi Tributari il 12/01/2017 reperibile online) che, pur riferendosi alla precedente normativa, si è pronunciato in aperto contrasto verso una vecchia risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 300997 del 5 gennaio 1988, che pareva aver espresso parere negativo all’applicabilità dell’agevolazione agli atti gratuiti nel sostenere che “il legislatore ha ritenuto di agevolare solo le successioni e le donazioni aventi per oggetto boschi costituiti, ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani, purché poste in essere tra ascendenti, discendenti e coniugi. Pertanto, poiché la norma agevolativa in trattazione, nei vari commi, nulla dispone in ordine alle donazioni di fondi rustici, se ne deve dedurre una volontà tacita del legislatore di non riconoscere il particolare trattamento agevolativo ai predetti atti di liberalità”.

In assenza di una esplicita esclusione degli acquisti a titolo gratuito e delle successioni, parrebbe invece più corretto, come per altro sembra essere confermato anche dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate (abbiamo recentemente registrato riscontri positivi sia dall'Ufficio provinciale di Bologna che da quello di Firenze), non escludere le suddette tipologie di atti da quelli idonei a beneficiare dell'agevolazione. Sempreché ricorrano evidentemente gli altri requisiti previsti dalla legge.

In effetti, la ormai datata tesi negativa del Fisco risulterebbe per altro superata dallo stesso Ente in seguito all’inserimento di una specifica indicazione, nelle istruzioni fornite per la compilazione del modello di dichiarazione di successione (reperibili sul sito dell’Agenzia), in cui si precisa che è possibile inserire la richiesta dell'agevolazione per acquisto di fondi rustici in territori montani indicando il codice “M” nella quota spettante all'erede che la richiede con riferimento a ciascun immobile che rientri nei requisiti.
Si deve precisare a tal proposito che, nel caso di comproprietà dell'immobile, l'agevolazione in esame non prevede un meccanismo di estensione del beneficio fiscale sull'intero (così come accade, per intenderci, per le c.d. "agevolazioni prima casa" di cui all'articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ). Il beneficio in esame parrebbe pertanto riservato ai soli soggetti che posseggono i requisiti richiesti dalla legge, spettando pertanto solo in proporzione alla loro quota. 

Avv. Giovanni Quaresima  | Successioni.legal

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