Actio interrogatoria "inutile" se c'è stata accettazione tacita di eredità

[NEWS SUCCESSIONI] - GIURISPRUDENZA - Cass. Sent. N. 1735 del 16/02/2024
Con questa recente sentenza che coinvolge gli istituti dell'accettazione tacita di eredità, della rinuncia all'eredità e della c.d. actio interrogatoria, la Corte di Cassazione ribadisce il principio per cui lo spirare del termine assegnato dal Giudice al chiamato all'eredità ex art. 481 c.c. (al fine di dichiarare se accetti o rinunci all'eredità al quale è vocato) determina la perdita del diritto di accettare l’eredità, ma soltanto a condizione che non sia già stata precedentemente acquisita la qualità di erede (anche in forza di un'accettazione tacita).
Si legge infatti nella massima ufficiale che: la perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres".
 
Il testo completo del provvedimento è scaricabile qui.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visita il nostro sito: Successioni.legal

E se hai bisogno di una consulenza specifica su questi argomenti o assistenza legale per avviare una actio interrogatoria contattaci!