[NEWS] GIURISPRUDENZA - Cass. sez. trib. Ord. n. 7258 del 26/3/2026
Diversamente dalle regole di diritto civile, l’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 346 del 1990 prevede che: «Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato».
Il presupposto dell’imposta di successione si individua dunque nella mera chiamata all'eredità (e non già nell'accettazione); tale individuazione resta tuttavia condizionata al fatto che il chiamato acquisti poi effettivamente la qualità di erede.
L'imposta di successione va quindi determinata considerando come eredi i chiamati “che non provino di aver rinunciato all'eredità o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario”.
Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione riafferma il principio secondo cui il soggetto originariamente tenuto al pagamento dell'imposta di successione, che vede poi venir meno la devoluzione ereditaria a suo favore (ad es. perché viene successivamente rinvenuto un testamento che beneficia un terzo o anche perché rinuncia all'eredità) non ha l'onere di impugnare l'avviso di liquidazione dell'imposta nel frattempo emesso dall'Agenzia delle Entrate.
Ciò in quanto i presupposti dell’imposta scattano, sì automaticamente, in capo al mero chiamato all’eredità, ma vanno poi riverificati con riguardo al fatto che detto soggetto acquisti poi in maniera effettiva la qualità di “erede”.
Si tratta di una questione riconducibile al più ampio tema dei c.d. eventi sopravvenuti alla presentazione di una dichiarazione di successione.
Se infatti (come nel caso in esame) viene accertata giudizialmente la qualità di erede universale in capo a un terzo, il chiamato/erede originariamente tenuto al pagamento dell'imposta, non potrà essere più considerato soggetto passivo dell’imposizione successoria, così travolgendosi retroattivamente gli effetti della originaria dichiarazione di successione.
Il fatto che il contribuente non abbia impugnato l’avviso di liquidazione, che nel frattempo sia divenuto definitivo, assumendo di contro l’iniziativa di impugnativa della cartella di pagamento, non toglie che debba essere accertato nella fattispecie che l’azione esecutiva si fonda su un titolo che non è più valido, sebbene per motivi sopravvenuti (ossia la diversa devoluzione ereditaria, che farà scattare nuovi presupposti di imposta e nuovi soggetti tenuti al pagamento della stessa).
In definitiva, l'accertamento (sopravvenuto) dell’identità di un nuovo erede universale - su cui incomberà l’onere della dichiarazione sostitutiva di successione - fa venir meno con efficacia retroattiva gli effetti della originaria dichiarazione di successione presentata dai chiamati originari, nei cui confronti non potrà più essere rivendicato l’obbligo tributario (e ciò a prescindere dalla definitività dell’avviso di liquidazione notificato nei loro confronti).
Visita il nostro sito: Successioni.legal
Il portale giuridico dedicato alle successioni ereditarie
E se hai bisogno di una consulenza specifica su questi argomenti o, più in generale, in tema di successioni, parla con uno dei nostri avvocati!
