[NEWS] - GIURISPRUDENZA - Cass. Ord. n. 5009 del 5/3/2026
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 27069/2022; Cass. n. 77/2018, Sent. N. 4142 del 18/02/2025), nella cui scia si inserisce la presente pronuncia, la cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti.
Per tale motivo, se si prova che il denaro giacente sul conto cointestato proveniva da uno solo dei due contitolari, la proprietà delle somme dovrà considerarsi come esclusiva in capo a colui che ha alimentato il conto (ciò anche ai fini della successione ereditaria e della conseguente divisione delle somme tra i coeredi).
La presunzione della cointestazione del rapporto bancario dà infatti luogo soltanto a un' inversione dell'onere della prova, e può essere superata attraverso presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti), volte a dimostrare non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari.
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