[NEWS] GIURISPRUDENZA - Cass. sez. trib. Ord. n. 9914 del 17/4/2026
Con questa sintetica Ordinanza della Cassazione, si conferma il principio per cui la permanenza nell’abitazione familiare da parte del coniuge superstite costituisce legittimo esercizio del diritto d’abitazione, acquisito automaticamente, in forza di legge, al momento dell’apertura della successione ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.c.
Conseguentemente, viene disattesa (con riferimento alla relazione materiale fra il coniuge e la casa familiare proseguita dopo l’apertura della successione) la difforme e incompatibile qualifica in termini di possesso di beni ereditari da parte di un chiamato all’eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c. (in senso conforme: Cass. Sez. 2, n. 23406/2015; conf. Cass. Sez. 2, n. 1588/2016; Cass. Sez. 2, n. 5564/2021).
In definitiva, il decorso dei tre mesi dal decesso senza che l’inventario sia compiuto non comporta - di per sé - l’acquisto della qualità di erede puro e semplice da parte del coniuge superstite che continui ad abitare nella casa famigliare (a meno che, ovviamente, quest'ultimo non sia altresì in possesso di ulteriori beni ereditari).
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