SUCCESSIONI.LEGAL

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L'accettazione dell’eredità da parte dei creditori del chiamato

20-04-2026 22:00

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L'accettazione dell’eredità da parte dei creditori del chiamato

[NEWS] GIURISPRUDENZA - Cass. sez. trib. Ord. n. 7563 del 29/3/2026

[NEWS] GIURISPRUDENZA - Cass. Ord. n. 7563 del 29/3/2026 

 

Con la pronuncia in oggetto, la Cassazione torna a rimarcare un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato quanto alla possibilità per i creditori di un chiamato di “surrogarsi” nel suo diritto di accettare l'eredità (previa autorizzazione del Giudice, ai sensi dell'art. 524 c.c.).

 

Il caso riguarda quell'ipotesi in cui un debitore, al fine di sottrarsi al pagamento di un debito (e volendo probabilmente apparire privo di beni aggredibili) “evita” di accettare un'eredità o vi rinuncia espressamente.

 

In questo caso, il rimedio di cui all'art. 524 c.c., consente ai creditori del chiamato di farsi autorizzare dal Giudice ad accettare l'eredità in nome e nel luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari e fino alla concorrenza dei loro crediti. 

 

In tale contesto, la Corte di Cassazione ribadisce che il diritto di sostituirsi al debitore nell'accettare un'eredità è esercitabile dai creditori del chiamato non solo in presenza di una formale rinuncia da parte di quest'ultimo, ma anche nel caso in cui il chiamato, semplicemente, non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. actio interrogatoria ex art. 481 c.c. (lasciando di fatto decorrere il termine a lui assegnato dal Giudice per decidere se accettare o meno).

 

Secondo la Cassazione, pertanto, le due ipotesi (rinuncia e perdita del diritto per decorso del termine assegnato) sono assolutamente assimilabili se si considera nella sostanza il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato (conformi: Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 33479 del 2021; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 15664 del 2020; Cass., Sez. 3, sentenza n. 7735 del 2007).  

 

In definitiva, se un soggetto “evita” di incamerare un lascito ereditario (rinunciandovi o perdendo il diritto in sede di actio interrogatoria), i suoi creditori potranno comunque esperire l'azione di cui all'art. 524 c.c. e farsi autorizzare dal giudice ad accettare l'eredità in nome e luogo del debitore.

 

Soltanto in caso di definitiva prescrizione del diritto di accettare ai sensi dell’art. 480 c.c. il ricorso all’impugnazione ex art. 524 c.c. sarà inibito (Cass., Sez. 2, n. 15664 del 2020). 

 

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