[NEWS] - GIURISPRUDENZA - Cass. Ord. n. 25890 del 22/9/2025
In questa Ordinanza della Corte di Cassazione si ribadisce un concetto-chiave in materia di Amministrazione di Sostegno (istituto che persegue la finalità di offrire uno strumento di assistenza a chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi per una qualsiasi infermità o menomazione fisica, sacrificando nella minor misura possibile la capacità di agire del beneficiario): la nomina di un ADS va effettuata solo quando le esigenze personali della persona lo richiedono e non quando lo richiedono i parenti al fine di dirimere conflitti endofamiliari.
La pretesa incapacità di un soggetto di gestire beni ereditari può essere ovviata con altre misure previste dall'Ordinamento, senza utilizzare l'istituto sopra citato.
Il ricorso all'amministrazione di sostegno non può infatti rappresentare uno strumento sostanzialmente volto solo a risolvere dissidi tra i parenti nell'ambito della gestione di beni ereditari.
In definitiva, l'ambito dei poteri da conferire all'amministratore di sostegno deve rispondere alle specifiche finalità di tutela del soggetto amministrato e non può prescindere da risultanze espressive di un chiaro e significativo stato di menomazione o difficoltà della persona che si ipotizza bisognevole di tutela.
Avv. Giovanni Quaresima | Successioni.legal
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